Gazzetta Ufficiale N. 182 del 5 Agosto 2002
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DECRETO 30 maggio 2002
Adeguamento dei compensi spettanti ai periti,
consulenti tecnici, interpreti e traduttori per le operazioni eseguite su
disposizione dell'autorita' giudiziaria in materia civile e penale.
IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA
di concerto con
IL MINISTRO
DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE
Visto l'art. 10 della legge 8 luglio 1980,
n. 319, in base al quale
ogni triennio puo' essere adeguata la misura degli
onorari fissi,
variabili o a vacazione spettanti a periti, consulenti
tecnici,
interpreti, e traduttori, in relazione alla variazione,
accertata
dall'ISTAT dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie
di
operai e impiegati verificatesi nel triennio precedente;
Visto il
decreto del Presidente della Repubblica 27 luglio 1988, n.
352, con il quale
e' stata adeguata la misura dei predetti onorari in
relazione alla variazione
accertata dall'ISTAT, dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati verificatasi
dal dicembre 1984 al dicembre 1987;
Visto
il decreto ministeriale 5 dicembre 1997, con il quale e'
stata adeguata la
misura degli onorari a variazione in relazione alla
variazione, accertata
dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo
per le famiglie di operai e
impiegati verificatasi da agosto 1988
ad agosto 1994;
Rilevato che non si
e' proceduto all'adeguamento degli onorari
fissi e variabili al termine del
triennio agosto 1988-agosto 1991,
ne' in quelli successivi, cosi' come non si
e' proceduto
all'adeguamento degli onorari commisurati al tempo al termine
del
triennio agosto 1994-agosto 1997, ne' in quello
successivo;
Considerato che la misura degli onorari predetti non appare
piu'
adeguata;
Ritenuta pertanto l'opportunita' di procedere
all'adeguamento degli
onorari sopra indicati rispettivamente per il periodo
agosto
1988-agosto 1999 e agosto 1994 - agosto 1999;
Rilevato che l'ISTAT,
con nota del 23 maggio 2001, ha comunicato
che l'aumento dell'indice dei
prezzi al consumo per le famiglie di
operai e impiegati, per il periodo
agosto 1988-agosto 1999 e' pari a
57,9%, e per il periodo agosto 1994-agosto
1999 e' pari a 14,9%;
Ritenuto che nelle sopraindicate rispettive misure
debba essere
effettuato l'adeguamento, per il quale, ai sensi dell'art. 2
della
legge 12 gennaio 1991, n. 13, si puo' provvedere con
decreto
ministeriale;
Decreta:
Art. 1.
1. Gli onorari di cui
all'art. 4 della legge 8 luglio 1980, n. 319,
sono rideterminati nella misura
di euro 14,68 per la prima vacazione
e di euro 8,15 per ciascuna delle
vacazioni successive.
2. Gli importi indicati nelle tabelle approvate con il
decreto del
Presidente della Repubblica 14 novembre 1983, n. 820,
sono
rideterminati come da tabelle allegate al presente decreto.
3. Il
presente decreto entra in vigore il quindicesimo giorno
successivo a quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica
italiana.
All'onere derivante dall'attuazione del presente decreto si
fa
fronte con gli stanziamenti del capitolo 1360, nell'ambito
dell'unita'
previsionale di base 2.1.2.1., spese di giustizia, del
centro di
responsabilita' "Affari di giustizia", dello stato di
previsione della spesa
del Ministero della giustizia per l'anno
finanziario 2002 e dei
corrispondenti capitoli per gli anni
successivi.
Il presente decreto sara'
inviato al controllo secondo la normativa
vigente.
Roma, 30 maggio
2002
Il Ministro della giustizia
Castelli
Il Ministro dell'economia e
delle finanze
Tremonti
Allegato
TABELLE CONTENENTI LA MISURA DEGLI ONORARI FISSI E DI
QUELLI
VARIABILI DEI PERITI E DEI CONSULENTI TECNICI, PER LE
OPERAZIONI
ESEGUITE SU DISPOSIZIONE DELL'AUTORITA' GIUDIZIARIA IN MATERIA
CIVILE
E PENALE, IN ATTUAZIONE DELL'ART. 2 DELLA LEGGE 8 LUGLIO 1980,
N.
319.
Art. 1.
Per la determinazione degli onorari a percentuale si ha
riguardo
per la perizia al valore del bene o di altra utilita'
oggetto
dell'accertamento determinato sulla base di elementi
obiettivi
risultanti dagli atti del processo e per la consulenza tecnica
al
valore della controversia; se non e' possibile applicare i
criteri
predetti gli onorari sono commisurati al tempo ritenuto
necessario
allo svolgimento dell'incarico e sono determinati in base
alle
vacazioni.
Art. 2.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia amministrativa,
contabile e fiscale, spetta al perito o al consulente
tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro
5.164,57, dal 4,6896% al 9,3951%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,
dal 3,7580% al
7,5160%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal
2,8106% al
5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,3527%
al
4,6896%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790%
al
3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo
0,9316%
all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,4737% allo 0,9474%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 3.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di valutazione
di aziende, enti patrimoniali, situazioni aziendali,
patrimoni,
avviamento, diritti a titolo di risarcimento di danni,
diritti
aziendali e industriali nonche' relativi a beni mobili in
genere,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario determinato
ai
sensi dell'articolo precedente e ridotto alla meta'.
E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 4.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di bilancio e
relativo conto dei profili e
perdite spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario a percentuale
calcolato per scaglioni:
A. Sul totale delle attivita':
fino a euro
51.645,69, dallo 0,3790% allo 0,7579%;
da 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dallo 0,1405% allo
0,2811%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 e fino a euro 516.456,90,
dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro 1.032.913,80,
dallo 0,0235%
allo 0,0471%;
da euro 1.032.913,81 fino e non oltre euro
2.582.284,50, dallo
0,0093% allo 0,0188%.
B. Sul totale dei ricavi
lordi:
fino a euro 258.228,45, dallo 0,0932% allo 0,1879%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,0474% allo
0,0947%;
da euro
516.546,91 e fino a euro 1.032.913,80, dallo 0,0188%
allo 0,0376%;
da euro
1.032.913,81 fino e non oltre euro 5.164.568,99, dallo
0,0093% allo
0,0188%.
I suddetti onorari sono ridotti alla meta' se la formazione
del
bilancio riguarda societa', enti o imprese che non svolgono
alcuna
attivita' commerciale od industriale o la cui attivita' sia
limitata
alla pura e semplice amministrazione di beni immobili o al
solo
godimento di redditi patrimoniali; tale disposizione non si
applica
agli enti pubblici.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 5.
Salvo quanto previsto nell'articolo
precedente per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di inventari,
rendiconti e
situazioni contabili spetta al perito o al consulente tecnico
un
onorario da euro 145,12 a euro 970,42.
Art. 6.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di avarie
comuni spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni
sull'ammontare complessivo della
somma ammessa:
fino a euro 3.098,74, dal
4,6896% al 9,3951%;
da euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 3,7580%
al
7,5160%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 3,2843%
al
6,5686%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 2,8106%
al
5,6370%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dall'1,8790%
al
3,7580%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,4053%
al
2,8106%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo
0,7042%
all'1,4085%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
avarie
particolari spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
a
percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare complessivo
della
somma liquidata:
fino a euro 3.098,74, dal 3,2843% al 6,5686%;
da
euro 3.098,75 e fino a euro 5.164,57, dal 2,8106% al
5,6370%;
da euro
5.164,58 e fino a euro 15.493,71, dall'1,4053% al
2,8106%;
da euro
15.493,72 e fino a euro 30.987,41, dallo 0,7042%
all'1,4085%;
da euro
30.987,42 e fino a euro 51.645,69, dallo 0,4737% allo
0,9474%;
da euro
51.645,70 fino e non oltre euro 103.291,38, dallo
0,2353% allo 0,4705%.
E'
in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 7.
Per
la perizia o la consulenza tecnica espletata con metodo
attuariale in materia
di ricostruzione di posizioni retributive o
previdenziali, di prestiti, di
nude proprieta' e usufrutti, di
ammortamenti finanziari, di adeguamento al
costo della vita e
rivalutazione monetaria, spetta al perito o al consulente
tecnico un
onorario da euro 145,12 a euro 484,95.
Per la perizia o la
consulenza tecnica in materia di verifica di
basi tecniche di gestioni
previdenziali e assistenziali, di riserve
matematiche individuali e valori di
riscatto di anzianita' pregressa
ai fini del trattamento di previdenza e
quiescenza, spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario da euro
193,67 a euro 582,05.
Art. 8.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di accertamento
di stato di equilibrio tecnico finanziario di
gestioni previdenziali
e assistenziali spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario
a percentuale calcolato per scaglioni sull'ammontare
delle entrate,
effettive o presunte, dell'anno cui si riferisce la
valutazione:
fino a euro 103.291,38 dallo 0,6632%, all'1,3106%;
da euro
103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da euro
258.228,46 e fino a euro 516.456,90, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da euro
516.456,91 e fino a euro 5.164.568,99, dallo 0,0379%
allo 0,0758%;
da euro
5.164.569 fino e non oltre euro 25.822.844,95, dallo
0,0093% allo
0,0188%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro
145,12.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
analisi
tecniche sui bilanci consuntivi o preventivi di enti
previdenziali,
assicurativi o finanziari spetta al perito o al consulente
tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino a euro
103.291,38, dal 0,3284% al 0,6569%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dal 0,1405% al
0,2811%;
da euro 258.228,46 e fino a euro
516.456,90, dal 0,0474% al
0,0947%;
da euro 516.456,91 e fino a euro
5.164.568,99, dal 0,0141% a
0,0281%;
da euro 5.164.569 fino e non oltre
euro 51.645.689,91, dal
0,00235% al 0,0047%.
Qualora l'analisi di cui al
comma precedente riguardi piu' di un
bilancio, il compenso complessivo e'
costituito dalla somma
dell'onorario relativo al bilancio piu' recente e da
quello spettante
per ciascun bilancio precedente ridotto alla meta'.
E' in
ogni caso dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 9.
Per la
perizia o la consulenza tecnica in materia di opere di
pittura, scultura e
simili spetta al perito o al consulente tecnico
un onorario da euro 96,58 a
euro 484,95.
Quando l'indagine ha ad oggetto piu' reperti l'onorario
spettante
per ogni reperto successivo al primo e' ridotto da un terzo a
due
terzi.
Art. 10.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia
di accertamento
di retribuzioni o di contributi previdenziali,
assicurativi,
assistenziali e fiscali e ogni altra questione in materia di
rapporto
di lavoro spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da
euro 145,12 a euro 582,05.
Art. 11.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di costruzioni
edilizie, impianti industriali, impianti di
servizi generali,
impianti elettrici, macchine isolate e loro parti,
ferrovie, strade e
canali, opere idrauliche, acquedotti e fognature, ponti,
manufatti
isolati e strutture speciali, progetti di bonifica agraria e
simili,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario a
percentuale
calcolato per scaglioni:
fino a euro 5.164,57, dal 6,5686% al
13,1531%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14, dal 4,6896%
al
9,3951%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84, dal 3,7580%
al
7,5160%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69, dal 2,8106%
al
5,6370%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38, dall'1,8790%
al
3,7580%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45, dallo
0,9316%
all'1,8790%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro 516.456,90,
dallo
0,2353% allo 0,4705%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 145,12.
Art. 12.
Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia di verifica di
rispondenza tecnica alle prescrizioni di progetto
e/o di contratto,
capitolati e norme, di collaudo di lavori e forniture, di
misura e
contabilita' di lavori, di aggiornamento e revisione dei
prezzi,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da un minimo
di
euro 145,12 ad un massimo di euro 970,42.
Per la perizia o consulenza
tecnica in materia di rilievi
topografici, planimetrici e altimetrici,
compresi le triangolazioni e
poligonazione, la misura dei fondi rustici, i
rilievi di strade,
canali, fabbricati, centri abitati e aree fabbricabili
spetta al
perito o al consulente tecnico un onorario minimo di euro 145,12
ad
un massimo di euro 970,42.
Art. 13.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di estimo
spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario a percentuale
calcolato per scaglioni sull'importo stimato:
fino
a euro 5.164,57, dall'1,0264% al 2,0685%;
da euro 5.164,58 e fino a euro
10.329,14, dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro
25.822,84, dallo 0,8369%
all'1,6895%;
da euro 25.822,85 e fino a euro
51.645,69, dallo 0,5684%
all'1,1211%;
da euro 51.645,70 e fino a euro
103.291,38, dallo 0,3790% allo
0,7579%;
da euro 103.291,39 e fino a euro
258.228,45, dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da euro 258.228,46 fino e non
oltre euro 516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%.
Nel caso di stima
sommaria spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario determinato ai
sensi del comma precedente e
ridotto alla meta'; nel caso di semplice
giudizio di stima lo stesso
e' ridotto di due terzi.
E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 145,12.
Art. 14.
Per la perizia o
la consulenza in materia di cave e miniere,
minerali, sostanze solide,
liquide e gassose spetta al perito o al
consulente tecnico un onorario a
percentuale calcolato per scaglioni
sull'importo stimato:
fino a euro
5.164,57, dall'1,4053% al 2,8106%;
da euro 5.164,58 e fino a euro 10.329,14,
dallo 0,9316%
all'1,8790%;
da euro 10.329,15 e fino a euro 25.822,84,
dallo 0,4737% allo
0,9474%;
da euro 25.822,85 e fino a euro 51.645,69,
dallo 0,2842% allo
0,5684%;
da euro 51.645,70 e fino a euro 103.291,38,
dallo 0,1879% allo
0,3758%;
da euro 103.291,39 e fino a euro 258.228,45,
dallo 0,0932% allo
0,1879%;
da euro 258.228,46 fino e non oltre euro
516.456,90, dallo
0,0474% allo 0,0947%.
E' in ogni caso dovuto un compenso
non inferiore a euro 145,12.
Art. 15.
Per la perizia o la consulenza
tecnica in materia di valutazione,
riparazione e trasformazione di aerei,
navi e imbarcazioni e in
quella di salvataggio e recuperi spetta al perito o
al consulente
tecnico un onorario determinato ai sensi dell'art. 11 e ridotto
alla
meta'. In materia di valutazione di danni l'onorario come
innanzi
determinato e' ulteriormente ridotto alla meta'.
E' in ogni caso
dovuto un compenso non inferiore a euro 96,58.
Art. 16.
Per la perizia o
la consulenza tecnica in materia di funzioni
contabili amministrative di case
e beni rustici, di curatele di
aziende agrarie, di equo canone, di fitto di
fondi urbani e rustici,
di redazione di stima dei danni da incendio e
grandine, di tabelle
millesimali e riparto di spese condominiali spetta al
perito o al
consulente tecnico un onorario da un minimo di euro 145,12 ad
un
massimo di euro 970,42.
Art. 17.
Per la consulenza tecnica in
materia di infortunistica del
traffico e della circolazione spetta al
consulente tecnico un
onorario a percentuale calcolato per scaglioni:
fino
a euro 258,23, dal 7,5160% al 15,0321%;
da euro 258,24 e fino a euro 516,46,
dal 5,6370% all'11,2741%;
da euro 516,47 e fino a euro 2.582,28, dal 3,7580%
al 7,5160%;
da euro 2.582,29 e fino a euro 25.822,84, dall'1,4053%
al
2,8106%;
da euro 25.822,85 fino e non oltre euro 51.645,69,
dallo
0,9316% all'1,8790%.
E' in ogni caso dovuto un compenso non
inferiore a euro 38,73.
Il valore e' determinato in base all'entita' del
danno cagionato
alla cosa. Nel caso di piu' cose danneggiate si ha riguardo
al danno
di maggiore entita'. Per la perizia nella materia di cui al
primo
comma l'onorario e' commisurato al tempo ritenuto necessario
allo
svolgimento dell'incarico ed e' determinato in base alle
vacazioni.
Art. 18.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
esplosivi,
di armi, di proiettili, di bossoli e simili spetta al perito o
al
consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a euro 145,12 per il
primo
reperto.
Se il reperto e' costituito da un'arma in esso sono compresi
i
proiettili e i bossoli.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di balistica
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario da
euro 96,58 a
euro 387,86 per il primo reperto.
Quando l'indagine di cui al
primo e al terzo comma ha ad oggetto
piu' reperti l'onorario spettante per
ogni reperto successivo al
primo e' ridotto da un terzo a due terzi.
Art.
19.
Per la perizia o la consulenza tecnica in materia di
geomorfologia
applicata, idrogeologia, geologia applicata e
stabilita' dei pendii spetta al
perito o al consulente tecnico un
onorario da un minimo di euro 241,70 ad un
massimo di euro 4.852,11.
Art. 20.
Per la perizia in materia
medico-legale, nel caso di immediata
espressione del giudizio raccolta a
verbale, spettano al perito i
seguenti onorari, non cumulabili fra
loro:
visita medico-legale euro 19,11;
ispezione esterna di cadavere euro
19,11;
autopsia euro 67,66;
autopsia su cadavere esumato euro
96,58.
Qualora il parere non possa essere dato immediatamente e
venga
presentata una relazione scritta, spetta al perito, per le
medesime
operazioni, un onorario:
per visite medico-legali da euro 48,03 a
euro 145,12;
per accertamenti su cadavere da euro 116,20 a euro
387,86.
Art. 21.
Per la consulenza tecnica avente ad oggetto accertamenti
medici,
diagnostici, identificazione di agenti patogeni, riguardanti
la
persona spetta al consulente tecnico un onorario da euro 48,03 a
euro
290,77.
Art. 22.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad
oggetto l'esame
alcoolimetrico spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario
di euro 14,46 a campione.
Art. 23.
Per la perizia o la
consulenza tecnica avente ad oggetto la
ricerca del tasso percentuale
carbossiemoglobinemico spetta al perito
o al consulente tecnico un onorario
di euro 28,92 a campione.
Art. 24.
Per la perizia o la consulenza tecnica
in materia psichiatrica o
criminologica spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da
euro 96,58 a euro 387,86.
Art. 25.
Per la
perizia o la consulenza tecnica avente ad oggetto diagnosi
su materiale
biologico o su tracce biologiche ovvero indagini
biologiche o valutazioni sui
risultati di indagini di laboratorio su
tracce biologiche spetta al perito o
al consulente tecnico un
onorario da euro 28,92 a euro 290,77.
Qualora i
reperti o i marcatori sottoposti ad esame sono piu' di
uno l'onorario
spettante per ciascuno di essi, successivo al primo,
e' ridotto alla
meta'.
Art. 26.
Per la perizia o la consulenza tecnica avente ad
oggetto
accertamenti diagnostici su animali, nel caso di
immediata
espressione del giudizio raccolta a verbale, spettano al perito o
al
consulente tecnico i seguenti onorari, non cumulabili fra loro:
visita
clinica euro 19,11;
esame necroscopico euro 67,66.
Qualora il parere non
possa essere dato immediatamente e venga
presentata una relazione scritta,
spetta al perito o al consulente
tecnico, per le medesime operazioni, un
onorario:
per visita clinica da euro 48,03 a euro 145,12;
per esame
necroscopico da euro 96,58 a euro 290,77.
Nel caso di malattie infettive,
epidemiche o endemiche, che
abbiano interessato piu' capi facenti parte di un
gregge o di una
mandria o di un allevamento gli onorari di cui ai precedenti
commi
sono raddoppiati.
Art. 27.
Per la perizia o la consulenza tecnica
tossicologica su reperti
non biologici spetta al perito o al consulente
tecnico un onorario da
euro 48,03 a euro 145,12 a campione per la ricerca
qualitativa di una
sostanza, da euro 67,66 a euro 193,67 a campione per la
ricerca
quantitativa.
Per la perizia o la consulenza tecnica tossicologica
su reperti
biologici spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da
euro 67,66 a euro 193,67 per l'analisi qualitativa di ciascuna
sostanza
da euro 48,03 a euro 145,12 per l'analisi quantitativa.
Quando le sostanze o
i campioni sottoposti ad esame sono piu' di
uno l'onorario spettante per ogni
sostanza o campione successivo al
primo e' ridotto alla meta'.
Art.
28.
Per la perizia o la consulenza tecnica chimica-tossicologica
avente ad
oggetto la ricerca quantitativa o qualitativa completa
generale incognita
delle sostanze inorganiche, organiche volatili e
organiche non volatili
nonche' di agenti patogeni spetta al perito o
al consulente tecnico un
onorario da euro 48,03 a euro 145,12.
Per la perizia o la consulenza
ecotossicologica volta ad
accertare le alterazioni e le impurita' di
qualsiasi sostanza o ad
identificare gli agenti patogeni infettanti,
infestanti e inquinanti,
spetta al perito o al consulente tecnico un onorario
da euro 48,03 a
euro 407,48.
Per la perizia o la consulenza tecnica in
materia di inquinamento
acustico spetta al perito o al consulente tecnico un
onorario da euro
48,03 a euro 484,95.
Art. 29.
Tutti gli onorari, ove
non diversamente stabilito nelle presenti
tabelle, sono comprensivi della
relazione sui risultati dell'incarico
espletato, della partecipazione alle
udienze e di ogni altra
attivita' concernente i quesiti.
Il testo di questo provvedimento non riveste carattere di
ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale
cartacea. La consultazione e' gratuita.
Fonte: Istituto poligrafico e
Zecca dello Stato